Mentre il vostro caro sindaco sparla dei propri predecessori, non tenendo conto neanche del loro passaggio a miglior vita, vi riportiamo una memoria difensiva per la salvaguardia della vostra acqua, attualmente non tutelata dal caro sindaco.

AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

     Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici                ROMA

          tramite l'Ufficio del Genio Civile di                   FROSINONE

 

OGGETTO: Deduzione del Comune di Guarcino, in persona del Sindaco Sig. Vincenzo Pastorino rappresentante pro-tempore, sulla opposizione proposta dalla Società Romana di Elettricità (S. R. E.) (datata 15-5-1954, trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile di Frosinone a mezzo raccomandata con R. R. del 12 giugno 1954 prot. n. 12559, pervenuta al Comune - data del timbro postale - il successivo 15 giu­gno 1954) contro le domande inoltrate dal Comune di Guarcino: in data 6 dicembre 1935 per ottenere il riconoscimento di antica utenza, in data 5 settembre 1937 e 20 maggio 1953 per ottenere la concessione in sanatoria dell'uso di 1Is. 41 di acqua potabile, defluente dalla sor­gente « Caporelle », per i bisogni del Comune;

Osservazioni in merito alla domanda inoltrata dalla Cassa del Mezzogiorno, in data 16 aprile 1953, per la concessione, a scopo potabile, di litri/secondo 8,50 delle stesse acque, per i bisogni del Comune di Guarcino, Torre Cajetani e Trivigliano.

 

Ordinanza istruttoria n. 8858 del 21 aprile 1954.

 

CONTENUTO DELLA OPPOSIZIONE DELLA S. R. E.

 

In sintesi la S. R. E. assume « che il Comune di Guarcino non può aspirare alla sanatoria dell'uso di I/s. 41 a scopo potabile perchè in effetti non li ha mai - o quasi (siano veramente . . . lusingati per siffatta ammissione !) - derivati nè, tanto meno, utilizzati ».

La S. R. E. aggiunge - e ciò per legittimare il suo diritto ad opporsi - che, per effetto della concessione alla S. L. E. (sua dante causa) in sanatoria « dell'uso praticato già da gran tempo », « tutta la portata delle sorgenti Caporelle è stata ed è usufruita dalla sottoscritta S. R. E. » (pag. 24 e 25 della opposizione).

Pertanto la S. . R. E. conclude che come massimo potrebbero concedersi al Comune di Guarcino « l/s 4 a scopo potabile per il futuro, salvo che non si intenda assentire tale concessione a preferenza alla Cassa del Mezzogiorno - che l'ha chiesta - affinchè possa attuare l'acquedotto che ha progettato » (pag. 23 dell'opp.).

La S. R. E., dopo aver affermato (del tutto arbitrariamente per quanto in appresso si esporrà) che i I/s. 41 di acqua sono stati usati nel passato per quanto riguarda I/s. 4 a scopo potabile e per quanto riguarda 1/S. 37 per forza motrice 23 dell'opp.), aggìunge: « La differenza litri/secondo 41 - 4 = I/s. 37 fa parte della portata già concessa in sanatoria alla S. R. E. a scopo idroelettrico e pertanto, ammesso e non concesso che la domanda della Cassa del Mezzogiorno trovi pieno accoglimento con l'assegnazione di Ils. 4,5 complessivamente ai Comuni di Torre Cajetani e Trivigliano, per tale aliquota di portata competeranno alla sottoscritta S. R. E. i risarcimenti dovutile a termi­ni degli artt. 45 e 46 dei T. U. Il dicembre 1933, n. 1775 » (pag. 23 e 24 dell'opp.).

 

Tutto quanto- sostenuto dalla S. R. E., a conforto della sua oppo­sizione, è completamente infondato per i seguenti motivi dì

 

FATTO E DIRITTO

 

1) La Delegazione del Buon Governo, con lettera dell'1 1 set­tembre 1734 a firma dei Cardinale Imperiali, Governatore di Campagna e Marittima, riconosceva i già goduti diritti della Comunità di Guarcino su Ils. 41 di acqua delle sorgenti « Caporelle ».

Con deliberazione 20 giugno 1737 - Regnando Papa Clemente XII ed essendo stato autorizzato già da epoca lontana, ma sicuramente certa (bolla del Papa Sisto V dell'anno 1587), il trasferimento delle monache benedettine del Monastero di S. Luca, sul monte, al Mona­stero S. Angelo, costruito entro le mura, - tra la Comunità di Guarcino e il predetto Ordine si addiveniva ad una convenzione per la esecu­zione di opere di captazione di una parte (precisamente Ils. 41) del­l'acqua delle sorgenti « Caporelle » e per la costruzione di un acque­dotto per far confluire le acque medesime nell'abitato, onde usarle per i bisogni della Comunità e dei Monastero.

La convenzione, approvata dagli organi superiori, ebbe piena attuazione : venne infatti costruito un bottino di raccolta e una condut­tura in terracotta (si omette la descrizione dettagliata delle opere perché giá acquisita agli atti esistenti presso il Genio Civile) ; nel punto di arrivo venne costruita una fontana monumentale, in piazza S. Nicola, inaugurata nell'anno 1789, come risulta  dalla lapide commemorativa.

I diritti della Comunità di Guarcino sull'acqua in questione ven­nero confermati, tra l'altro, nell'anno 1789 dal Pontefice Pio VI.

Si omettono altri particolari in proposito poichè la stessa «S.R.E. non pone in dubbio le cennate concessioni » (pag. 11 dell'opp.)

2) E’ pacifico, in fatto, che il Comune di Guarcino, da allora e per oltre due secoli, ha costantemente usato i litri/secondo 41 delle « Capo­relle » condotte all'abitato dalla tubazione, avente tale portata media, la quale, a parte qualche trascurabile perdita determinata nel passato dalla vetustà e qualche maggior perdita verificatasi nell'ultimo periodo della guerra e determinata da eventi bellici, alimenta tuttora il Comune.

Parimenti è pacifico, in fatto, che il Comune ha disposto di quelle acque in modo pieno ed esclusivo (parimenti dícasi delle altre acque fa­centi parte delle “Caporelle” e non immesse nelle tubazioni), come ne fosse il proprietario. Di tale uso e di tali atti di secolare disposizione dell'acqua (distribuzione nelle fontane cittadine, concessione ai privati per uso potabile, concessione ai privati in perpetuo per altri usi sempre nel perimetro abitato ecc.) vi sono infinite testimonianze documentali, anche presso il Genio Civile, e monumentali ; la più eloquente ed incontrovertibile di queste ultime è l'acquedotto in parola, costruito negli anni 1737-1789, fatto in terracotta, segnato in tutte le carte militari, acquedotto tuttora esistente ed in sostituzione del quale, avva­lendosi dei fondi previsti per i danni di guerra, lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici (come risulta dal foglio dei Provveditorato Regionale alle 00. PP. per il Lazio, dei 4 marzo 1949 prot. N. 1405/0, inviato per conoscenza anche al Genio Civile di Frosinone) ha disposto la costruzione di altro acquedotto in acciaio, con l'assicurazione che la nuova conduttura, (che avrebbe sostituito quella danneggiata in terra­cotta) avrebbe consentito di portare nell'abitato identica quantità di acqua l/s. 41 circa) ; testualmente : “secondo la portata originaria”

E deve ricordarsi che l’Arriministrazione dello Stato ha concretizzato tale assicurazione, avendo già provveduto a costruire un nuovo bottino di presa, vicino a quello dell'epoca pontificia tuttora in fun­zione, e a mettere in opera tubi di acciaio di mm. 200 (portata l/S. 42, per un tronco di circa 800 metri).

3) Per evitare un equivoco che invece tenta di generare la S. R. E. ponendolo, peraltro poco seriamente, come unico sostegno alla sua opposizione, è bene ribadire e chiarire una situazione di fatto, dei resto ovvia e pacifica, perchè sempre esistila e tuttora esiste-nte:

Le sorgenti « Caporelle >, non si esauristono nei 41 Ils. captati, anche attualmente, con il vecchio acquedotto pontificio e sempre defluiti al Comune di Guarcino ; le sorgenti « Caporelle » sono costituite invece anche da altre polle (quattro), mai captwe per uso potabile e mai immesse nell'acquedotto in parola, le quali hanno sempre incrementato le acque del Cosa (si tratta di quelle polle che, nelle varie passate convenzioni, transazioni ecc., vengono, sia pure impropriamente, domi­nate « acque reflue delle sorgenti Caporelle »).

E’ pacifico pertanto in fatto - e neppure il puerile equivoco che cerca di creare la S. R. E. può creare dubbi in proposito - che il fiume Cosa non è stato mai incrementato, sopratutto nel senso mala­mente sostenuto dalla S. R. E., da quella parte delle sorgenti « Capo­relle » (cioè dai 41 l./s. di acqua oggetto della abbondanza dei Comune contro cui la Società ha avanzato opposizione), captate con il vecchio bottino e convogliate a Guarcino sin dal lontano anno 1737 ; pertanto i'41Is. in questione non hanno mai formato oggetto delle utilizzazioni assentite alla S. R. E. con R. D. 29 ottobre 1936, n. 6645 e con D. P. 28 gennaio 1953, n. 2524, utilizzazioni meglio descritte nelle lettere A e B della opposizione (pag. 1 e 2).

4) Vero è invece che nel passato il Comune di Guarcino ha sempre sostenuto il suo diritto di proprietà sa tutte, le sorgenti « Ca­porelle , ed anzi sopratutto su quelle non captate per uso potabile (quelle cioè date in concessione alla Ditta Noeremberg).

Così si spiega la controversia insorta, nell'anno 1891, tra il Comune di Guarcino e alcuni utenti delle acque dei Cosa incrementate da una parte (cioè da quella non captata per uso potabile) delle sorgenti « Caporelle »; ed una riprova dei nostro assunto si ha nella successiva transazione, ratificata con deliberazione consiliare dell'8 febbraio 1892, nella quale, tra l'altro, viene previsto il diritto, per il Comne,- di deri­vare altra acqua (e cioè in aggiunta a quella già captata) per uso potabile, unitamente all'obbligo, per il Comune medesimo, di far defluire la rimanenza (cioè l'acqua non captata per uso potabile) nel fiume Cosa, rimanenza che ha costituito la così detta acqua , reflua delle sorgenti Caporelle

5) Giusta contratto dei 19 agosto 1897 la Ditta Noeremberg assunse per 40 anni, ridotti poi a 30, l'appalto per Vimpianto e l'eser­cizio dell'il lumi nazione pubblica nel Comune di Guarcino ; quest'ultimo con altro atto 29 giugno 1898 n. 110 di rep., concesse per 40 anni, ridotti poi a 30, alla medesima ditta di poter derivare ed usare, per uso forza motrice, le acque reflue delle sorgenti « Caporelle » (cioè quella parte delle sorgenti non immessa nell'acquedotto ; non si tratta pertanto dei 41 litri/secondo di acqua che all'epoca della cennata concessione, come pure anteriormente e successivamente, hanno continuato, immesse nella condottura, ad alimentare il Comune).

Solo in tal modo si spiega quanto previsto negli artt. 4 e 7 dei decreto prefettizio 23 agosto 1899, n. 15750, malgrado che la S.R.E. (pag. 5 e 6 dell'opp.) tenti di creare in proposito altro puerile equivoco: il canale derivatore - previsto nel cennato decreto prefettizio per l'allac­ciamento delle sorgenti (naturalmente di quelle così dette reflue) « Caporelle » e per tale scopo costruito dalla Noeremberg - costituisce solo una riprova dei nostro assunto, perchè in detto canale (e ciò può essere accertato anche oggi) mai sono confluiti i 41 Ils. di acqua immessi nell'acquedotto.

6) Con decreto reale 17 febbraio 1910 furono dichiarate pub­bliche, e iscritte nel relativo elenco, le acque del fiume Cosa ; ma anche dopo tale dichiarazione di pubblicità, peraltro molto generica­mente indicata, continuò ad avere effetto, sino al termine del trenten­nio, la convenzìone - stipulata tra il Comune e la Noeremberg in data 29 giugno 1898 - per la utilizzazione delle acque reflue (reflue nel senso da noi precisate) delle « Caporelle », mentre il Comune continuò a fruire, attraverso il menzionato acquedotto, dei Vs. 41 di acqua.

7) Scaduto il contratto, il Comune di Guarcino propose oppo­sizione contro la domanda avanzata, in data 20 gennaio 1928, dalla S. L. E. (avente causa della Noeremberg) al Ministero dei LL. PP. ;il Comune, in tale sede, riaffermò la proprietà delle « Caporelle » e denunziò, nell'interesse dell'industria locale della carta-paglia, il pregiu­dizio che ne sarebbe derivato alle utenze a valle; ed è ovvio - e ciò conforta la fondatezza dei nostro assunto circa il cennato equivoco della S. R. E., che in quella occasione nessuna preoccupazione vi fu, e vi potè essere, per le utenze a valle con riferimento alle sorgenti “Caporelle “ (I/s. 41) immesse nell'acquedotto comunale, perché, tra l'altro, per tale quantitativo di acqua, usato dal Comune da' circa 200 anni, non poteva parlarsi di utenze sottese, mentre di ciò poteva evi­dentemente discutersi per le acque reflue di cui alla domanda di con­cessione della S. L. E.

8) Con decreto reale 29 ottobre 1936, n. 6645 - respinta la opposizione del Comune relativa al conclamato diritto di proprietà di tutte le sorgenti « Caporelle » (cioè di quelle immesse nell'acquedotto e di quelle costituenti la così detta acqua reflua) - , fu concesso alla Società l'utilizzazione delle acque dei fiume Cosa incrementate con le acque delle sorgenti « Caporelle » (si tratta dell'utilizzazione di cui alla lettera A, pag. 1, dei ricorso della S. R. E.).

       Respingendo l'opposizione dei Comune, il cennato decreto affermò  il carattere pubblico di tutte le sorgenti ”Caporelle “ e precisò, con riferimento ai danni lamentati dal Comune per le utenze a valle della

derivazione, che era stata « inserita nel disciplinare di concessione apposita clausola concernente i provvedimenti da  adottare per non turbare l'esercizio delle utenze stesse » ; ed è ovvio che, non avendo mai fruito le utenze a valle dei Ils. 41 di acqua perchè sempre immessi nella conduttura comunale, poteva parlarsi di utenze sottese - e ciò è di evidenza palmare - solo relativamente alle acque delle «Caporelle» che di fatto incrementavanoil fiume Cosa a monte della derivazione (e cioè solo relativamente alle così dette acque reflue) ; in altri termini, se nel disciplinare dei decreto di concessione si parla di provvedimentiin favore delle utenze sottese, la concessione in parola può riguardare esclusivamente le così dette acque reflue le quali - e ciò può essere sempre accertato e viene precisato per eliminare un altro equivoco della S. R. E. - hanno una portata maggiore dei 30 litri concessi alla Noeremberg.      1

D'altra parte una riprova che con il R. D. 29 ottobre 1936 è stata concessa alla S. L. E. solo la così detta acqua reflua delle "Ca­porelle,, (completamente, o in parte, usata nel passato dalla Noerem­berg)'si evince dail' art. 12 dei disciplinare in cui I' Amministrazione ha fatto "salvo nei confronti della Società interessata il diritto ai canoni arretrati che per il periodo anteriore alla data di presentazione della domanda di sanatoria (20 gennaio 1928) essa Società sia even­tualmente tenuta a versare,, : infatti è inconcepibile che tale riserva, fatta nei confronti della Società, possa riferirsi ai I/Is. 41 di acqua i ,quali, per essere stati sempre Immessi nell' acquedotto comunale e per -essere stati sempre consumati esclusivamente dal Comune, non pote­vano far carico neppure eventualmente, per quanto riguarda il ca­none, alla Società.

Ed è ancora inconciliabile, con quanto sostenuto dalla S. R. E. ntlla sua opposizione, il riferimento, contenuto nell' art. 12 del disci­-plinare, circa "la regolarizzazione (da parte dei Comune di Guarcino) della propria utenza delle sorgenti Caporelle a scopo potabile,, perchè ,sarebbe stato assurdo prevedere la possibilità di una tale regolarizza­zione nel disciplinare di un decreto che concede la stessa acqua (cioè i I/s. 41) ad un ente diverso.

Altra riprova della fondatezza del nostro assunto (e cioè che i 1/s. 41 di acqua non sono stati mai cancessi alla Società) si scorge nella nota transazione, intervenuta tra il Comune e la S. L. E. , ap-, provata dall'autorità tutoria in data 30 gennaio 1942, transazione già acquisita agli atti : nelle premesse di detta transazione si Acorda : che con il R. D. 29 ottobre 1936 ---furitenuto il carattere demaniale delle sorgenti di '1Caporelle,, e che la relativa utilizzazione a scopo indu­striale veniva concessa in via di sanatoria a favore della S. L. E.,, ; ,la concessione, fatta alla Noeremberg, per "il deviamento delle acque reflue delle sorgenti Caporelle,, . In tali premesse però non si fa cenno alcuno all'acqua (I/s. 41) che anche in queWepoca continuava ad im­mettersi nell'acquedotto comunale e a defluire verso il Comune, pur essendo intervenuta la transazione medesima ben 6 anni dopo il R. D. 29 ottobre 1936 e pur essendo stati già dichiarati indifferibili ed ur­genti, con decreto 10 febbraio 1940, div. 13 a dei Ministero dei LL. PP. i lavori per un nuovo impianto idroelettrico sul fiume Cosa, da quota 743,60 a quota 554 (si tratta dell' impianto idroelettrico e della relativa utilizzazione successivamente assentita con D. P. 28 gennaio 1953, n. 2524, di cui alla lettera B. dell' opposizione della S. R. E.).

E ciò significa che, in epoca non sospetta seppur relativamente recente, nerrimeno da parte della Società si pensava che le sorgenti immesse nell' acquedotto comunale rientrassero nefi' utilizzazione assentita con il richiamato R. D. 29 ottobre 1936 (la S. R. E. ha pensato, di tentare il "colpo,, solo dopo la presentazione della domanda della. Cassa per il Mezzogiorno e perchè preoccupata della medesima, come in appresso si farà rilevare).

Ed è ancora da ricordare che nella cennata transazione non vi è­alcun cenno alla sorgente immessa nell' acquedotto, mentre viene pre­vista (art. 1 della transazione) la ---rinuncia(da parte del Comune) ad ogni diritto e pretesa per I' occupazione passata e futura dei terreno,, comunale con il canale derivatore delle sorgenti Caporelle (altra chia­rissima riprova di quanto da noi sostenuto) intendendosi che sul ter­reno stesso, figurante nel catasto rustico ai nn. 54 e 63, permane costituita ad ogni effetto di legge la relativa servitù di acquedotto,, così come è stata finora esercitata, senza che il Comune possa preten­dere nessun ulteriore compenso,,.

        Pertanto - ripetiamo ancora - che se, successivamente al R. D. 29, ottobre 1936, si regolarizza la servitù dei canale derivatore (quello, costruito dalla Noeremberg) nel quale sono defluite sempre esclusiva­

mente le così dette acque reflue delle 11Caporelle,, e se, d' altro canto, nessun cenno vi è al pur esistente acquedotto comunale e alle acque immesse nel medesim'o, significa che queste ultime non rientravano, nella concessione, fatta alla Società con il cennato decreto.

9) Con istanza 6 dicembre 1935, prot. n. 8824, il Comune chiese il riconoscimento di antica utenza dell'allacciamento della sorgente « Caporelle » (territorio di Guarcino - Fiume Cosa - quota 850) della portata di l./s. 41, con acquedotto comunale per uso potabile (notare che anche in tale atto, parimenti formulato in epoca non sospetta, si è sempre parlato di una portata di Vs, 41).

Con nota 4 agosto 1937, n. 6425, l'Ufficio dei Genio Civile di, Frosinone rispose che « il Ministero dei LL. PP. ha ritenuto che dette sorgenti costituiscono il principale alimento dei fiume Cosa, che è stato dichiarato pubblico anche nel tratto nel quale le sorgenti stesse emergono, e pertanto tali acque devono ritenersi implicitamente incluse nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia. Attesa quindi la intem­pestività della presentazione della domanda ai fini dei riconoscimento, il Ministero stesso ha ritenuto che il Comune debba modificarla in domanda per concessione in via di sanatoria. In conformità di quanto sopra, invito codesta Amministrazione a presentare, in sostituzione della domanda già presentata e che non è stata accolta, una nuova domanda di concessione in via di sanatoria, di derivare dalle sorgenti « Caporelle» 41 litri al minuto secondo di acqua potabile ».

Il Comune, in conformità, presentò tale istanza in data 5-9-1937.

In data 16 aprile 1953 la Cassa dei Mezzogiorno ha presentato domanda per la concessione di derivazione di litri/secono 'alimenta­zione idrica dei Comune di Guarcino (1), Torre Caietani e Trivigliano.

Poste le due domande - quella dei Comune in data 5 settembre 1937 che, come fatto rilevare, sostituiva la precedente dei 6-12-1935, e quella della Cassa dei Mezzogiorno - la S. R. E. ha proposto la sua opposizione, assumendo, come già fatto rilevare, che « latta la portata delle sorgenti Caporelle è stata ed è usufruila dalla sottoscrit­ta S. R, E. »

Ma riteniamo di aver dimostrato che tale assunto - che dovrebbe costituire l'unico fondamento dell'opposizione della S. R. E. - è com­pletamento infondato in fatto, perchè deve ritenersi - ripetiamo ancora - che i I/s. 41 di acqua, sempre immessi nell'antico acquedotto in sostituzione dei quale il Ministero dei LL. PP. ha in parte costruito un nuovo acquedotto della portata di I/s. 41, non hanno mai formato oggetto di alcuna concessione alla S. R. E. la quale, neppure attual­mente, fruisce di tale acqua.

In proposito chiediamo ogni più ampio accertamento da parte dell'On.le Ministero: risulta - e tale situazione di fatto permane da ,oltre due secoli - che anche attualmente, salvo perdite determinate dai recenti danni bellici, con il bottino di presa dei civico acquedotto vengono captati I/s. 41 di acqua ; risulterà ancora che altre polle, pari­menti appartenenti alle « Caporelle » (e cioè le così dette acque reflue), incrementano il fiume Cosa.

Comunque la S. R. E. dovrebbe pur spiegarci con quale acqua attualmente si alimenta l'acquedotto comunale, per quale motivo - visto che si,ritiene, sia pure a torto, concessionaria - non ha mai fatto con­fluire, all'impianto idroelettrico di S. Agnello e a motti anni dalla sua conciamata concessione, quell'acqua (I/s. 41) che attualmente, e costan­temente da due secoli, alimenta il Comune ; ma dovrebbe anche affer mare la S. R. E. - ciò non lo ha fatto e comunque non lo può soste­nere - di non utilizzare attualmente le portate medie oggetto delle: concessioni veramente assentite a suo favore.

10) Dovendosi escludere qualsiasi diritto della S.R.E. sull'acqua richiesta dal Comune, LA S. R. E. MEDESIMA DIFETTA ASSOLUTAMENTE. DI LEGITTIMAZIONE A PROPORRE LA SUA OPPOSIZIONE.

Conseguentente la S. R. E. non può entrare nel merito - come ha cercato di fare, peraltro, con scarso buon gusto e con illazioni infondate - sul fabbisogno del Comune di Guarcino ; e ciò perchè - e~' sia ben chiaro - il Comune non chiede acqua da sottrarsi a quella già concessa alla S. R. E., invocando il poziore diritto di uso potabile, ma chiede la concessione in sanatoria di un quantitativo di acqua che: non ha mai formato oggetto di concessioni a terzi e che invece è stato, sempre fruito, da oltre due secoli, dal Comune.

Comunque - a parte che non spetta alla S. R. E. neppure di adombrare un intervento nel campo esclusivo e proprio delle ammini­strazioni competenti - sta in fatto che le arbitrarie illazioni fatte dalla Società, circa l'effettivo fabbisogno dei Comune, non potranno far travisare la realtà : Guarcino è località di soggiorno molto frequentata, di villeggiatura estiva e di sport invernali ; nella stagione estiva è pre­ferita proprio per l'abbondanza e freschezza delle acque ; sono stati costruiti, e sono in corso di costruzioni, alberghi (che tutti possono vedere) che, unitamente a quelli esistenti (albergo Dei Signore, albergo con trattoria gestito da Santurri Giulio, albergo Appennino e numerose­altre pensioni) offrono una buona capacità ricettiva.

11) Eì opportuno ricordare che il Comune, con la sua domanda dei 6 dicembre 1935 per il riconoscimento dell'antica utenza, volle porre in risalto che l'uso dell'acqua immessa nell'acquedotto era stato. nei secoli così pieno, intenso ed esclusivo, che il Comune medesimo, riteneva un suo diritto di proprietà sulle sorgenti « Caporelle »; tanto, di aver ritenuto di non dover neppure, in precedenza, far riconoscere il proprio titolo.

E si può affermare che la questione relativa alla proprietà della sorgente, vantata dal Comune, trovò chiarimento soltanto in occasione dell'istanza 6 dicembre 1935 e di quella successiva 5-9-1937 (presen­tata su richiesta del Ministero, a modifica e in sostituzione della prima, per cui deve ritenersi che la posizione del Comune e quella di qual­siasi terzo deve esaminarsi con riferimento alla data 6 dicembre 1935

concorreva infatti l'istruttoria della domanda di derivazione, in favore della Società, assentita con il R. D. 29 ottobre 1936, quando l'On.le Ministero rilevò che.- essendo state dichiarate pubbliche ed iscritte nell'elenco le acque dei Cosa (D. R. 17-2-1910), doveva ritenersi che le acque delle « Caporelle », per costituire il principale alimento deò fiume, erano state « implicitamente  incluse nell'elenco.

12) La domanda dei Comune era stata posta in istruttoria sin dall'anno 1937; ma non si era sentita la necessità di concludere tale istruttoria tanto più che il Ministero dei LL. PP. costruiva in seguito, come si è detto, una parte dei nuovo acquedotto, consentendo al Co­mune di, derivare la medesima quantità di acqua (I/s. 41) in atto captata con il vecchio bottino di presa.

L'istruttofia è stata ripresa solo a seguito della domanda, avanzata il 16 aprile 1953, della Cassa dei Mezzogiorno per ottenere di deri­vare dalle sorgenti « Caporelle » I/s. 8,5 di acqua ad uso potabile per i Comuni di Guarcino (1), Torre Cajetani e Trivigliano.

E la S. R. E. - la quale, per la concessione assentita con il D.R. 29 ottobre 1936, utilizza le acque reflue (nel senso da noi indicato) ,delle « Caporelle » che incrementano il Cosa - con la sua opposizione mira chiaramente

 

a) a impedire che l'acqua ad uso potabile richiesta dalla Cassa ,del Mezzogiorno per Torre Cajetani e Trivigliano venga derivata - come dei resto dovrebbe - dalle sorgenti « Caporelle » che costituiscono le così dette acque reflue, perchè in tal modo diminuirebbe la quantità ,delle acque che « incrementano » il fiume ;

 

b) a produrre il tentativo, o « il colpo » - contestando il diritto dei, Comune di Guarcino di ottenere la derivazione di Ils. 41 di acqua e sostenendo che per i bisogni della popolazione sono sufficienti litri 4 - di far refluire nel fiume Cosa la maggior parte di acqua fino ad oggi effettivamente usata dal Comune attraverso il vecchio acquedotto tut­tora in funzione, assumendo, con alquanta imprudenza, di avere il diritto Ji ritenere l'acqua in questione nella propria concessione.

 

 

13) Per motivi che esulano dalla presente controversia, ma per ogni buon fine, facciamo rilevare che il Comune fa salvo ogni diritto, eccezione e impugnazione relativamente alla cennata transazione interenuta, tra la S. L. E. (dante causa della S. R. E.) e il Comune, approvata dalla 0. P. A. in data 14-1-1942.

Ciò perchè,  tra I' altro, tale transazione, nella sua seconda parte (artt. 2 a 6), contiene accordi alcuni invalidi ed altri inefficaci, anche perchè è stata stipulata tra il Comune e una Società non ancora concessionaria - e mentre giuridicamente permaneva la concessione del 29-10-1936 col suo disciplinare che proteggeva le utenze a valle - dato­che detta Società, coi decreto ministeriale 19-2-1940, n. 1296, ebbe solo - ai sensi, per gli effetti e con i rischi previstì nell'art. 13 T. U. 1933, n. 1775 - I' autorizzazione ad iniziare le opere per quella utiliz­,zazione che fu poi assentìta solo coi D. P. 28-t-1953, n. 2524.

 

CONCLUDENDO

 

il Comune di Guarcino confida che l'evidente equivoco introdotto dalla  S. R.           E. e i relativi arbitrari e fugaci accenni a problemi igienico-socia­li non            facciano perdere di vista il punto risolutivo della questione ; e cioè :

          

           che nel caso in esame si sta istruendo una domanda (quella del Comune) per la concessione in sanatoria della derivazione di acqua per uso potabile, nella quantità e con le modalità in essere da oltre due secoli, domanda peraltro avanzata in sostituzione di altra istanza di riconoscimento di antico uso dichiarata inammissibile per intempe­stìvità ;

 

           che l'acqua richiesta dal Comune non è stata mai concessa a terzi e  tanto meno alla S. R. E., o ai suoi danti causa, come ampiamente dimostrato in narrativa ;

 

           che la S. R. E., per tale motivo, non ha nessuna legittimazione a contradire alla domanda del Comune e che pertanto non può entrare nel merito della medesima ;

 

           che la S. R. E., a far epoca dal R. D. 29 ottobre 1936, n. 6645 ad oggi, non ha mai usato l'acqua oggetto della domanda del Comune: il quale invece, continuamente da oltre due secoli, fruisce della mede­-sima a mezzo dell'antico acquedotto pontificio, in sostituzione dei quale, peraltro, lo stesso Ministero dei LL. PP. ha già costruito, in parte, altro acquedotto dell'identica portata di I/s. 41 di acqua.

 

Quanto alla domanda presentata dalla Cassa dei Mezzogiorno, il Comune di Guarcino osserva che, confidando nell' accoglimento della propria domanda, dovrebbe ridursi alla quantità di acqua necessaria ai bisogni delle popolazioni di Torre Cajetani e Trivigliano.

 

Per i suesposti motivi di fatto e di diritto, il Comune di Guarcino

 

            c h i e d e

 

che       vengano completamente disattese e respinte le deduzioni, richieste  ed eccezioni sollevate dalla S. R. E. nel suo atto di opposizione ; che venga accolta la domanda in oggetto dei Comune di Guarcino ; che si provveda sulla domanda presentata dalla Cassa dei Mezzogiorno subordinatamente al riconoscimento dei diritti del Comune di Guarcino.

       Con salvezza di ogni altro diritto, eccezione e deduzione.

 

Frosinone, li 22 luglio 1954

 

IL SINDACO Di GUARCINO

    PASTORINO VINCENZO

 

Avv.         EMANUELE LISI Avv. OTTONE IMPERI