Mentre il vostro caro sindaco sparla dei propri predecessori, non tenendo conto neanche del loro passaggio a miglior vita, vi riportiamo una memoria difensiva per la salvaguardia della vostra acqua, attualmente non tutelata dal caro sindaco.
AL MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici
ROMA
tramite l'Ufficio del Genio Civile di
FROSINONE
OGGETTO: Deduzione
del Comune di Guarcino, in persona del Sindaco Sig. Vincenzo
Pastorino rappresentante pro-tempore, sulla opposizione proposta
dalla Società Romana di Elettricità (S. R. E.) (datata 15-5-1954,
trasmessa dall'Ufficio del Genio Civile di Frosinone a mezzo
raccomandata con R. R. del 12 giugno 1954 prot. n. 12559,
pervenuta al Comune - data del timbro postale - il successivo
15 giugno 1954) contro le domande inoltrate dal Comune di
Guarcino: in data 6 dicembre 1935 per ottenere il riconoscimento
di antica utenza, in data 5 settembre 1937 e 20 maggio 1953 per
ottenere la concessione in sanatoria dell'uso di 1Is. 41 di acqua
potabile, defluente dalla sorgente « Caporelle », per i
bisogni del Comune;
Osservazioni in
merito alla domanda inoltrata dalla Cassa del Mezzogiorno, in
data 16 aprile 1953, per la concessione, a scopo potabile, di
litri/secondo 8,50 delle stesse acque, per i bisogni del Comune
di Guarcino, Torre Cajetani e Trivigliano.
Ordinanza
istruttoria n. 8858 del 21 aprile 1954.
CONTENUTO
DELLA OPPOSIZIONE DELLA S. R. E.
In sintesi la S.
R. E. assume « che il Comune di Guarcino non può aspirare alla
sanatoria dell'uso di I/s. 41 a scopo potabile perchè in effetti
non li ha mai - o quasi (siano veramente . . . lusingati per
siffatta ammissione !) - derivati nè, tanto meno, utilizzati ».
La S. R. E.
aggiunge - e ciò per legittimare il suo diritto ad opporsi -
che, per effetto della concessione alla S. L. E. (sua dante
causa) in sanatoria « dell'uso praticato già da gran tempo »,
« tutta la portata delle sorgenti Caporelle è stata ed è
usufruita dalla sottoscritta S. R. E. » (pag. 24 e 25 della
opposizione).
Pertanto la S. .
R. E. conclude che come massimo potrebbero concedersi al Comune
di Guarcino « l/s 4 a scopo potabile per il futuro, salvo che
non si intenda assentire tale concessione a preferenza alla Cassa
del Mezzogiorno - che l'ha chiesta - affinchè possa attuare
l'acquedotto che ha progettato » (pag. 23 dell'opp.).
La S. R. E., dopo
aver affermato (del tutto arbitrariamente per quanto in
appresso si esporrà) che i I/s. 41 di acqua sono stati usati
nel passato per quanto riguarda I/s. 4 a scopo potabile e per
quanto riguarda 1/S. 37 per forza motrice 23 dell'opp.),
aggìunge: « La differenza litri/secondo 41 - 4 = I/s. 37 fa
parte della portata già concessa in sanatoria alla S. R. E. a
scopo idroelettrico e pertanto, ammesso e non concesso che la
domanda della Cassa del Mezzogiorno trovi pieno accoglimento con
l'assegnazione di Ils. 4,5 complessivamente ai Comuni di Torre
Cajetani e Trivigliano, per tale aliquota di portata competeranno
alla sottoscritta S. R. E. i risarcimenti dovutile a termini
degli artt. 45 e 46 dei T. U. Il dicembre 1933, n. 1775 » (pag.
23 e 24 dell'opp.).
Tutto quanto-
sostenuto dalla S. R. E., a conforto della sua opposizione, è
completamente infondato per i seguenti motivi dì
FATTO E
DIRITTO
1) La Delegazione
del Buon Governo, con lettera dell'1 1 settembre 1734 a firma
dei Cardinale Imperiali, Governatore di Campagna e Marittima,
riconosceva i già goduti diritti della Comunità di Guarcino su
Ils. 41 di acqua delle sorgenti « Caporelle ».
Con deliberazione
20 giugno 1737 - Regnando Papa Clemente XII ed essendo stato
autorizzato già da epoca lontana, ma sicuramente certa (bolla
del Papa Sisto V dell'anno 1587), il trasferimento delle monache
benedettine del Monastero di S. Luca, sul monte, al Monastero
S. Angelo, costruito entro le mura, - tra la Comunità di
Guarcino e il predetto Ordine si addiveniva ad una convenzione
per la esecuzione di opere di captazione di una parte (precisamente
Ils. 41) dell'acqua delle sorgenti « Caporelle » e per la
costruzione di un acquedotto per far confluire le acque
medesime nell'abitato, onde usarle per i bisogni della Comunità
e dei Monastero.
La convenzione,
approvata dagli organi superiori, ebbe piena attuazione : venne
infatti costruito un bottino di raccolta e una conduttura in
terracotta (si omette la descrizione dettagliata delle opere
perché giá acquisita agli atti esistenti presso il Genio
Civile) ; nel punto di arrivo venne costruita una fontana
monumentale, in piazza S. Nicola, inaugurata nell'anno 1789, come
risulta dalla lapide commemorativa.
I diritti della Comunità di
Guarcino sull'acqua in questione vennero confermati, tra
l'altro, nell'anno 1789 dal Pontefice Pio VI.
Si omettono altri
particolari in proposito poichè la stessa «S.R.E. non pone in
dubbio le cennate concessioni » (pag. 11 dell'opp.)
2) E
pacifico, in fatto, che il Comune di Guarcino, da allora e per
oltre due secoli, ha costantemente usato i litri/secondo 41 delle
« Caporelle » condotte all'abitato dalla tubazione, avente
tale portata media, la quale, a parte qualche trascurabile
perdita determinata nel passato dalla vetustà e qualche maggior
perdita verificatasi nell'ultimo periodo della guerra e
determinata da eventi bellici, alimenta tuttora il Comune.
Parimenti è
pacifico, in fatto, che il Comune ha disposto di quelle acque in
modo pieno ed esclusivo (parimenti dícasi delle altre acque
facenti parte delle Caporelle e non immesse nelle
tubazioni), come ne fosse il proprietario. Di tale uso e di tali
atti di secolare disposizione dell'acqua (distribuzione nelle
fontane cittadine, concessione ai privati per uso potabile,
concessione ai privati in perpetuo per altri usi sempre nel
perimetro abitato ecc.) vi sono infinite testimonianze
documentali, anche presso il Genio Civile, e monumentali ; la
più eloquente ed incontrovertibile di queste ultime è
l'acquedotto in parola, costruito negli anni 1737-1789, fatto in
terracotta, segnato in tutte le carte militari, acquedotto
tuttora esistente ed in sostituzione del quale, avvalendosi dei
fondi previsti per i danni di guerra, lo stesso Ministero dei
Lavori Pubblici (come risulta dal foglio dei Provveditorato
Regionale alle 00. PP. per il Lazio, dei 4 marzo 1949 prot. N.
1405/0, inviato per conoscenza anche al Genio Civile di
Frosinone) ha disposto la costruzione di altro acquedotto in
acciaio, con l'assicurazione che la nuova conduttura, (che
avrebbe sostituito quella danneggiata in terracotta) avrebbe
consentito di portare nell'abitato identica quantità di acqua
l/s. 41 circa) ; testualmente : secondo la portata
originaria
E
deve ricordarsi che lArriministrazione dello Stato ha
concretizzato tale assicurazione, avendo già provveduto a
costruire un nuovo bottino di presa, vicino a quello dell'epoca
pontificia tuttora in funzione, e a mettere in opera tubi di
acciaio di mm. 200 (portata l/S. 42, per un tronco di
circa 800 metri).
3) Per evitare un
equivoco che invece tenta di generare la S. R. E. ponendolo,
peraltro poco seriamente, come unico sostegno alla sua
opposizione, è bene ribadire e chiarire una situazione di fatto,
dei resto ovvia e pacifica, perchè sempre esistila e tuttora
esiste-nte:
Le sorgenti «
Caporelle >, non si esauristono nei 41 Ils. captati, anche
attualmente, con il vecchio acquedotto pontificio e sempre
defluiti al Comune di Guarcino ; le sorgenti « Caporelle » sono
costituite invece anche da altre polle (quattro), mai captwe per
uso potabile e mai immesse nell'acquedotto in parola, le quali
hanno sempre incrementato le acque del Cosa (si tratta di quelle
polle che, nelle varie passate convenzioni, transazioni ecc.,
vengono, sia pure impropriamente, dominate « acque reflue
delle sorgenti Caporelle »).
E pacifico
pertanto in fatto - e neppure il puerile equivoco che cerca di
creare la S. R. E. può creare dubbi in proposito - che il fiume
Cosa non è stato mai incrementato, sopratutto nel senso
malamente sostenuto dalla S. R. E., da quella parte delle
sorgenti « Caporelle » (cioè dai 41 l./s. di acqua oggetto
della abbondanza dei Comune contro cui la Società ha avanzato
opposizione), captate con il vecchio bottino e convogliate a
Guarcino sin dal lontano anno 1737 ; pertanto i'41Is. in
questione non hanno mai formato oggetto delle utilizzazioni
assentite alla S. R. E. con R. D. 29 ottobre 1936, n. 6645 e con
D. P. 28 gennaio 1953, n. 2524, utilizzazioni meglio descritte
nelle lettere A e B della opposizione (pag. 1 e 2).
4) Vero è invece
che nel passato il Comune di Guarcino ha sempre sostenuto il suo
diritto di proprietà sa tutte, le sorgenti « Caporelle
, ed anzi sopratutto su quelle non captate per uso potabile
(quelle cioè date in concessione alla Ditta Noeremberg).
Così si spiega la
controversia insorta, nell'anno 1891, tra il Comune di Guarcino e
alcuni utenti delle acque dei Cosa incrementate da una parte
(cioè da quella non captata per uso potabile) delle sorgenti «
Caporelle »; ed una riprova dei nostro assunto si ha nella
successiva transazione, ratificata con deliberazione consiliare
dell'8 febbraio 1892, nella quale, tra l'altro, viene previsto il
diritto, per il Comne,- di derivare altra acqua (e cioè in
aggiunta a quella già captata) per uso potabile, unitamente
all'obbligo, per il Comune medesimo, di far defluire la rimanenza
(cioè l'acqua non captata per uso potabile) nel fiume Cosa,
rimanenza che ha costituito la così detta acqua , reflua delle
sorgenti Caporelle
5) Giusta contratto
dei 19 agosto 1897 la Ditta Noeremberg assunse per 40 anni,
ridotti poi a 30, l'appalto per Vimpianto e l'esercizio dell'il
lumi nazione pubblica nel Comune di Guarcino ; quest'ultimo con
altro atto 29 giugno 1898 n. 110 di rep., concesse per 40 anni,
ridotti poi a 30, alla medesima ditta di poter derivare ed usare,
per uso forza motrice, le acque reflue delle sorgenti «
Caporelle » (cioè quella parte delle sorgenti non immessa
nell'acquedotto ; non si tratta pertanto dei 41 litri/secondo
di acqua che all'epoca della cennata concessione, come pure
anteriormente e successivamente, hanno continuato, immesse nella
condottura, ad alimentare il Comune).
Solo in tal modo
si spiega quanto previsto negli artt. 4 e 7 dei decreto
prefettizio 23 agosto 1899, n. 15750, malgrado che la S.R.E.
(pag. 5 e 6 dell'opp.) tenti di creare in proposito altro puerile
equivoco: il canale derivatore - previsto nel cennato decreto
prefettizio per l'allacciamento delle sorgenti (naturalmente di
quelle così dette reflue) « Caporelle » e per tale scopo
costruito dalla Noeremberg - costituisce solo una riprova dei
nostro assunto, perchè in detto canale (e ciò può essere
accertato anche oggi) mai sono confluiti i 41 Ils. di acqua
immessi nell'acquedotto.
6) Con decreto
reale 17 febbraio 1910 furono dichiarate pubbliche, e iscritte
nel relativo elenco, le acque del fiume Cosa ; ma anche dopo tale
dichiarazione di pubblicità, peraltro molto genericamente
indicata, continuò ad avere effetto, sino al termine del
trentennio, la convenzìone - stipulata tra il Comune e la
Noeremberg in data 29 giugno 1898 - per la utilizzazione delle
acque reflue (reflue nel senso da noi precisate) delle «
Caporelle », mentre il Comune continuò a fruire, attraverso il
menzionato acquedotto, dei Vs. 41 di acqua.
7) Scaduto il
contratto, il Comune di Guarcino propose opposizione contro la
domanda avanzata, in data 20 gennaio 1928, dalla S. L. E. (avente
causa della Noeremberg) al Ministero dei LL. PP. ;il Comune, in
tale sede, riaffermò la proprietà delle « Caporelle » e
denunziò, nell'interesse dell'industria locale della carta-paglia,
il pregiudizio che ne sarebbe derivato alle utenze a valle; ed
è ovvio - e ciò conforta la fondatezza dei nostro assunto circa
il cennato equivoco della S. R. E., che in quella occasione
nessuna preoccupazione vi fu, e vi potè essere, per le utenze a
valle con riferimento alle sorgenti Caporelle (I/s.
41) immesse nell'acquedotto comunale, perché, tra l'altro, per
tale quantitativo di acqua, usato dal Comune da' circa 200 anni,
non poteva parlarsi di utenze sottese, mentre di ciò poteva
evidentemente discutersi per le acque reflue di cui alla
domanda di concessione della S. L. E.
8) Con decreto
reale 29 ottobre 1936, n. 6645 - respinta la opposizione del
Comune relativa al conclamato diritto di proprietà di tutte le
sorgenti « Caporelle » (cioè di quelle immesse nell'acquedotto
e di quelle costituenti la così detta acqua reflua) - , fu
concesso alla Società l'utilizzazione delle acque dei fiume Cosa
incrementate con le acque delle sorgenti « Caporelle » (si
tratta dell'utilizzazione di cui alla lettera A, pag. 1, dei
ricorso della S. R. E.).
Respingendo l'opposizione dei Comune, il cennato decreto affermò
il carattere pubblico di tutte le sorgenti Caporelle
e precisò, con riferimento ai danni lamentati dal Comune
per le utenze a valle della
derivazione,
che era stata « inserita nel disciplinare di concessione
apposita clausola concernente i provvedimenti da adottare
per non turbare l'esercizio delle utenze stesse » ; ed è ovvio
che, non avendo mai fruito le utenze a valle dei Ils. 41 di acqua
perchè sempre immessi nella conduttura comunale, poteva parlarsi
di utenze sottese - e ciò è di evidenza palmare - solo
relativamente alle acque delle «Caporelle» che di fatto
incrementavanoil fiume Cosa a monte della derivazione (e cioè
solo relativamente alle così dette acque reflue) ; in altri
termini, se nel disciplinare dei decreto di concessione si parla
di provvedimentiin favore delle utenze sottese, la concessione in
parola può riguardare esclusivamente le così dette acque reflue
le quali - e ciò può essere sempre accertato e viene precisato
per eliminare un altro equivoco della S. R. E. - hanno una
portata maggiore dei 30 litri concessi alla Noeremberg.
1
D'altra parte una
riprova che con il R. D. 29 ottobre 1936 è stata concessa alla
S. L. E. solo la così detta acqua reflua delle
"Caporelle,, (completamente, o in parte, usata nel passato
dalla Noeremberg)'si evince dail' art. 12 dei disciplinare in
cui I' Amministrazione ha fatto "salvo nei confronti della
Società interessata il diritto ai canoni arretrati che per il
periodo anteriore alla data di presentazione della domanda di
sanatoria (20 gennaio 1928) essa Società sia eventualmente
tenuta a versare,, : infatti è inconcepibile che tale riserva,
fatta nei confronti della Società, possa riferirsi ai I/Is. 41
di acqua i ,quali, per essere stati sempre Immessi nell'
acquedotto comunale e per -essere stati sempre consumati
esclusivamente dal Comune, non potevano far carico neppure
eventualmente, per quanto riguarda il canone, alla Società.
Ed è ancora
inconciliabile, con quanto sostenuto dalla S. R. E. ntlla sua
opposizione, il riferimento, contenuto nell' art. 12 del disci-plinare,
circa "la regolarizzazione (da parte dei Comune di Guarcino)
della propria utenza delle sorgenti Caporelle a scopo potabile,,
perchè ,sarebbe stato assurdo prevedere la possibilità di una
tale regolarizzazione nel disciplinare di un decreto che
concede la stessa acqua (cioè i I/s. 41) ad un ente diverso.
Altra riprova
della fondatezza del nostro assunto (e cioè che i 1/s. 41 di
acqua non sono stati mai cancessi alla Società) si scorge nella
nota transazione, intervenuta tra il Comune e la S. L. E. , ap-,
provata dall'autorità tutoria in data 30 gennaio 1942,
transazione già acquisita agli atti : nelle premesse di detta
transazione si Acorda : che con il R. D. 29 ottobre 1936 ---furitenuto
il carattere demaniale delle sorgenti di '1Caporelle,, e che la
relativa utilizzazione a scopo industriale veniva concessa in
via di sanatoria a favore della S. L. E.,, ; ,la concessione,
fatta alla Noeremberg, per "il deviamento delle acque reflue
delle sorgenti Caporelle,, . In tali premesse però non si fa
cenno alcuno all'acqua (I/s. 41) che anche in queWepoca
continuava ad immettersi nell'acquedotto comunale e a defluire
verso il Comune, pur essendo intervenuta la transazione medesima
ben 6 anni dopo il R. D. 29 ottobre 1936 e pur essendo stati già
dichiarati indifferibili ed urgenti, con decreto 10 febbraio
1940, div. 13 a dei Ministero dei LL. PP. i lavori per un nuovo
impianto idroelettrico sul fiume Cosa, da quota 743,60 a quota
554 (si tratta dell' impianto idroelettrico e della relativa
utilizzazione successivamente assentita con D. P. 28 gennaio
1953, n. 2524, di cui alla lettera B. dell' opposizione della S.
R. E.).
E ciò significa
che, in epoca non sospetta seppur relativamente recente,
nerrimeno da parte della Società si pensava che le sorgenti
immesse nell' acquedotto comunale rientrassero nefi'
utilizzazione assentita con il richiamato R. D. 29 ottobre 1936
(la S. R. E. ha pensato, di tentare il "colpo,, solo dopo la
presentazione della domanda della. Cassa per il Mezzogiorno e
perchè preoccupata della medesima, come in appresso si farà
rilevare).
Ed è ancora da
ricordare che nella cennata transazione non vi èalcun cenno
alla sorgente immessa nell' acquedotto, mentre viene prevista
(art. 1 della transazione) la ---rinuncia(da parte del Comune) ad
ogni diritto e pretesa per I' occupazione passata e futura dei
terreno,, comunale con il canale derivatore delle sorgenti
Caporelle (altra chiarissima riprova di quanto da noi
sostenuto) intendendosi che sul terreno stesso, figurante nel
catasto rustico ai nn. 54 e 63, permane costituita ad ogni
effetto di legge la relativa servitù di acquedotto,, così
come è stata finora esercitata, senza che il Comune possa
pretendere nessun ulteriore compenso,,.
Pertanto - ripetiamo ancora - che se, successivamente al R. D.
29, ottobre 1936, si regolarizza la servitù dei canale
derivatore (quello, costruito dalla Noeremberg) nel quale sono
defluite sempre esclusiva
mente
le così dette acque reflue delle 11Caporelle,, e se, d' altro
canto, nessun cenno vi è al pur esistente acquedotto comunale e
alle acque immesse nel medesim'o, significa che queste ultime non
rientravano, nella concessione, fatta alla Società con il
cennato decreto.
9) Con istanza 6
dicembre 1935, prot. n. 8824, il Comune chiese il riconoscimento
di antica utenza dell'allacciamento della sorgente « Caporelle
» (territorio di Guarcino - Fiume Cosa - quota 850) della
portata di l./s. 41, con acquedotto comunale per uso potabile
(notare che anche in tale atto, parimenti formulato in epoca non
sospetta, si è sempre parlato di una portata di Vs, 41).
Con nota 4 agosto
1937, n. 6425, l'Ufficio dei Genio Civile di, Frosinone rispose
che « il Ministero dei LL. PP. ha ritenuto che dette sorgenti
costituiscono il principale alimento dei fiume Cosa, che è stato
dichiarato pubblico anche nel tratto nel quale le sorgenti stesse
emergono, e pertanto tali acque devono ritenersi implicitamente
incluse nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia. Attesa
quindi la intempestività della presentazione della domanda ai
fini dei riconoscimento, il Ministero stesso ha ritenuto che il
Comune debba modificarla in domanda per concessione in via di
sanatoria. In conformità di quanto sopra, invito codesta
Amministrazione a presentare, in sostituzione della domanda
già presentata e che non è stata accolta, una nuova
domanda di concessione in via di sanatoria, di derivare dalle
sorgenti « Caporelle» 41 litri al minuto secondo di acqua
potabile ».
Il
Comune, in conformità, presentò tale istanza in data 5-9-1937.
In data 16 aprile
1953 la Cassa dei Mezzogiorno ha presentato domanda per la
concessione di derivazione di litri/secono 'alimentazione
idrica dei Comune di Guarcino (1), Torre Caietani e Trivigliano.
Poste le due
domande - quella dei Comune in data 5 settembre 1937 che, come
fatto rilevare, sostituiva la precedente dei 6-12-1935, e quella
della Cassa dei Mezzogiorno - la S. R. E. ha proposto la sua
opposizione, assumendo, come già fatto rilevare, che « latta la
portata delle sorgenti Caporelle è stata ed è usufruila dalla
sottoscritta S. R, E. »
Ma riteniamo di
aver dimostrato che tale assunto - che dovrebbe costituire
l'unico fondamento dell'opposizione della S. R. E. - è completamento
infondato in fatto, perchè deve ritenersi - ripetiamo ancora
- che i I/s. 41 di acqua, sempre immessi nell'antico acquedotto
in sostituzione dei quale il Ministero dei LL. PP. ha in parte
costruito un nuovo acquedotto della portata di I/s. 41, non hanno
mai formato oggetto di alcuna concessione alla S. R. E. la
quale, neppure attualmente, fruisce di tale acqua.
In proposito
chiediamo ogni più ampio accertamento da parte dell'On.le
Ministero: risulta - e tale situazione di fatto permane da
,oltre due secoli - che anche attualmente, salvo perdite
determinate dai recenti danni bellici, con il bottino di presa
dei civico acquedotto vengono captati I/s. 41 di acqua ;
risulterà ancora che altre polle, parimenti appartenenti alle
« Caporelle » (e cioè le così dette acque reflue),
incrementano il fiume Cosa.
Comunque la S. R.
E. dovrebbe pur spiegarci con quale acqua attualmente si alimenta
l'acquedotto comunale, per quale motivo - visto che si,ritiene,
sia pure a torto, concessionaria - non ha mai fatto confluire,
all'impianto idroelettrico di S. Agnello e a motti anni dalla sua
conciamata concessione, quell'acqua (I/s. 41) che attualmente, e
costantemente da due secoli, alimenta il Comune ; ma dovrebbe
anche affer mare la S. R. E. - ciò non lo ha fatto e comunque
non lo può sostenere - di non utilizzare attualmente le
portate medie oggetto delle: concessioni veramente assentite a
suo favore.
10) Dovendosi
escludere qualsiasi diritto della S.R.E. sull'acqua richiesta dal
Comune, LA S. R. E. MEDESIMA DIFETTA ASSOLUTAMENTE. DI
LEGITTIMAZIONE A PROPORRE LA SUA OPPOSIZIONE.
Conseguentente la
S. R. E. non può entrare nel merito - come ha cercato di fare,
peraltro, con scarso buon gusto e con illazioni infondate - sul
fabbisogno del Comune di Guarcino ; e ciò perchè - e~' sia ben
chiaro - il Comune non chiede acqua da sottrarsi a quella già
concessa alla S. R. E., invocando il poziore diritto di uso
potabile, ma chiede la concessione in sanatoria di un
quantitativo di acqua che: non ha mai formato oggetto di
concessioni a terzi e che invece è stato, sempre fruito, da
oltre due secoli, dal Comune.
Comunque - a parte
che non spetta alla S. R. E. neppure di adombrare un intervento
nel campo esclusivo e proprio delle amministrazioni competenti
- sta in fatto che le arbitrarie illazioni fatte dalla Società,
circa l'effettivo fabbisogno dei Comune, non potranno far
travisare la realtà : Guarcino è località di soggiorno molto
frequentata, di villeggiatura estiva e di sport invernali ; nella
stagione estiva è preferita proprio per l'abbondanza e
freschezza delle acque ; sono stati costruiti, e sono in corso di
costruzioni, alberghi (che tutti possono vedere) che, unitamente
a quelli esistenti (albergo Dei Signore, albergo con trattoria
gestito da Santurri Giulio, albergo Appennino e numerosealtre
pensioni) offrono una buona capacità ricettiva.
11) Eì opportuno
ricordare che il Comune, con la sua domanda dei 6 dicembre 1935
per il riconoscimento dell'antica utenza, volle porre in risalto
che l'uso dell'acqua immessa nell'acquedotto era stato. nei
secoli così pieno, intenso ed esclusivo, che il Comune medesimo,
riteneva un suo diritto di proprietà sulle sorgenti « Caporelle
»; tanto, di aver ritenuto di non dover neppure, in precedenza,
far riconoscere il proprio titolo.
E si può affermare
che la questione relativa alla proprietà della sorgente, vantata
dal Comune, trovò chiarimento soltanto in occasione dell'istanza
6 dicembre 1935 e di quella successiva 5-9-1937 (presentata su
richiesta del Ministero, a modifica e in sostituzione della
prima, per cui deve ritenersi che la posizione del Comune e
quella di qualsiasi terzo deve esaminarsi con riferimento alla
data 6 dicembre 1935
concorreva
infatti l'istruttoria della domanda di derivazione, in favore
della Società, assentita con il R. D. 29 ottobre 1936, quando
l'On.le Ministero rilevò che.- essendo state dichiarate
pubbliche ed iscritte nell'elenco le acque dei Cosa (D. R. 17-2-1910),
doveva ritenersi che le acque delle « Caporelle », per
costituire il principale alimento deò fiume, erano state «
implicitamente incluse nell'elenco.
12) La domanda dei
Comune era stata posta in istruttoria sin dall'anno 1937;
ma non si era sentita la necessità di concludere tale
istruttoria tanto più che il Ministero dei LL. PP. costruiva in
seguito, come si è detto, una parte dei nuovo acquedotto,
consentendo al Comune di, derivare la medesima quantità di
acqua (I/s. 41) in atto captata con il vecchio bottino di presa.
L'istruttofia è
stata ripresa solo a seguito della domanda, avanzata il 16 aprile
1953, della Cassa dei Mezzogiorno per ottenere di derivare
dalle sorgenti « Caporelle » I/s. 8,5 di acqua ad uso potabile
per i Comuni di Guarcino (1), Torre Cajetani e Trivigliano.
E la S. R. E. - la
quale, per la concessione assentita con il D.R. 29 ottobre 1936,
utilizza le acque reflue (nel senso da noi indicato) ,delle «
Caporelle » che incrementano il Cosa - con la sua opposizione
mira chiaramente
a) a impedire che
l'acqua ad uso potabile richiesta dalla Cassa ,del Mezzogiorno
per Torre Cajetani e Trivigliano venga derivata - come dei resto
dovrebbe - dalle sorgenti « Caporelle » che costituiscono le
così dette acque reflue, perchè in tal modo diminuirebbe la
quantità ,delle acque che « incrementano » il fiume ;
b) a produrre il
tentativo, o « il colpo » - contestando il diritto dei, Comune
di Guarcino di ottenere la derivazione di Ils. 41 di acqua e
sostenendo che per i bisogni della popolazione sono sufficienti
litri 4 - di far refluire nel fiume Cosa la maggior parte di
acqua fino ad oggi effettivamente usata dal Comune attraverso
il vecchio acquedotto tuttora in funzione, assumendo, con
alquanta imprudenza, di avere il diritto Ji ritenere l'acqua in
questione nella propria concessione.
13) Per motivi che
esulano dalla presente controversia, ma per ogni buon fine,
facciamo rilevare che il Comune fa salvo ogni diritto, eccezione
e impugnazione relativamente alla cennata transazione interenuta,
tra la S. L. E. (dante causa della S. R. E.) e il Comune,
approvata dalla 0. P. A. in data 14-1-1942.
Ciò perchè,
tra I' altro, tale transazione, nella sua seconda parte (artt. 2
a 6), contiene accordi alcuni invalidi ed altri inefficaci, anche
perchè è stata stipulata tra il Comune e una Società non
ancora concessionaria - e mentre giuridicamente permaneva la
concessione del 29-10-1936 col suo disciplinare che proteggeva le
utenze a valle - datoche detta Società, coi decreto
ministeriale 19-2-1940, n. 1296, ebbe solo - ai sensi, per gli
effetti e con i rischi previstì nell'art. 13 T. U. 1933, n. 1775
- I' autorizzazione ad iniziare le opere per quella
utiliz,zazione che fu poi assentìta solo coi D. P. 28-t-1953,
n. 2524.
CONCLUDENDO
il
Comune di Guarcino confida che l'evidente equivoco introdotto
dalla S. R.
E. e i relativi arbitrari e fugaci accenni a problemi igienico-sociali
non facciano
perdere di vista il punto risolutivo della questione ; e cioè :
che nel caso in esame si sta istruendo una domanda (quella del Comune) per la concessione in sanatoria della derivazione di acqua per uso potabile, nella quantità e con le modalità in essere da oltre due secoli, domanda peraltro avanzata in sostituzione di altra istanza di riconoscimento di antico uso dichiarata inammissibile per intempestìvità ;
che l'acqua richiesta dal Comune non è stata mai concessa a
terzi e tanto meno alla S. R. E., o ai suoi danti causa,
come ampiamente dimostrato in narrativa ;
che la S. R. E., per tale motivo, non ha nessuna legittimazione a
contradire alla domanda del Comune e che pertanto non può
entrare nel merito della medesima ;
che la S. R. E., a far epoca dal R. D. 29 ottobre 1936, n. 6645
ad oggi, non ha mai usato l'acqua oggetto della domanda del
Comune: il quale invece, continuamente da oltre due secoli,
fruisce della mede-sima a mezzo dell'antico acquedotto
pontificio, in sostituzione dei quale, peraltro, lo stesso
Ministero dei LL. PP. ha già costruito, in parte, altro
acquedotto dell'identica portata di I/s. 41 di acqua.
Quanto alla
domanda presentata dalla Cassa dei Mezzogiorno, il Comune di
Guarcino osserva che, confidando nell' accoglimento della propria
domanda, dovrebbe ridursi alla quantità di acqua necessaria ai
bisogni delle popolazioni di Torre Cajetani e Trivigliano.
Per
i suesposti motivi di fatto e di diritto, il Comune di Guarcino
c h i e d e
che
vengano completamente disattese e respinte le deduzioni,
richieste ed eccezioni sollevate dalla S. R. E. nel suo
atto di opposizione ; che venga accolta la domanda in oggetto dei
Comune di Guarcino ; che si provveda sulla domanda presentata
dalla Cassa dei Mezzogiorno subordinatamente al riconoscimento
dei diritti del Comune di Guarcino.
Con salvezza di ogni altro diritto, eccezione e deduzione.
Frosinone,
li 22 luglio 1954
IL
SINDACO Di GUARCINO
PASTORINO VINCENZO
Avv.
EMANUELE LISI Avv. OTTONE IMPERI